STATUTO DEL “CENTRO CULTURALE “SAN CARLO BORROMEO”
ART. 1
E’ costituita un’Associazione culturale denominata: “Centro Culturale San Carlo Borromeo”;
essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
ART. 2
L’Associazione “Centro Culturale San Carlo Borromeo” ha sede in Luino, Via Moncucco numero 30/A.
L’Associazione “Centro Culturale San Carlo Borromeo”, più avanti chiamata per brevità Associazione, può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
ART. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 4
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo la promozione di attività culturali in genere, in Italia e all’Estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini in genere e sviluppando iniziative destinate alla promozione umana integrale della persona, alla formazione religiosa, culturale, scientifica, sociale e politica, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi d’informazione possibile.
Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà:
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istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici, organizzando servizi per università e scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori ecc;
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svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
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organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
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predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e ricerca;
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provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
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orientare i soci e il pubblico nel campo dell’editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
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svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo, nonché organizzare spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e radiotelevisivi, videoconferenze, concerti e fare comunque tutto quanto utile per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
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stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e fornire servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
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favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione;
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promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie;
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svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà anche collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni in qualsiasi natura da persona privata, da enti locali quali, ad es., Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali e internazionali e offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
ART. 5
Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative attribuite ai soci fondatori.
ART. 6
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura purché condividano e promuovano gli scopi dell’Associazione.
Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitore, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.
I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
ART. 7
Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono stabilite in misura diversa per soci Studenti, soci Ordinari e soci Sostenitori.
Sull’ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa, nei termini decisi dal Consiglio Direttivo.
ART. 8
La qualifica di socio si perde:
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per morte;
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per morosità;
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dietro presentazione di dimissione scritta;
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per esclusione.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione. In tutti i casi non viene restituita la quota associativa versata.
ART. 9
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Collegio dei Revisori, se nominato.
ART. 10
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.
Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti o di rappresentanti.
Per le nomine delle cariche sociali basta la maggioranza relativa dei voti dei presenti o dei rappresentanti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.
Gli amministratori non sono delegabili.
ART. 11
L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 12
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
ART. 13
L’assemblea nomina di volta in volta un presidente e nomina altresì un segretario, anche non socio.
Il verbale dell’assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.
ART. 14
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a dieci membri nominati dall’assemblea dei soci, scelti sempre tra i soci fondatori.
Dopo il primo Consiglio nominato nell’Atto Costitutivo, i successivi verranno nominati dall’assemblea dei soci.
L’assemblea determina anche la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure sociali o ad negotia per determinati atti o a categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge altresì:
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tra i propri componenti, il Vice-Presidente;
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il Segretario;
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il Tesoriere.
ART. 15
L’Associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 (trentuno) dicembre, data in cui deve essere eretto il bilancio annuale.
ART. 16
Entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
ART. 17
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
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dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
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da quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo;
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da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell’Associazione;
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da eventuali fondi di riserva costituita con le eccedenze di bilancio;
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da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per le attività dell’Associazione, ovvero più regolamenti per i singoli settori di attività.
Del pari il Consiglio Direttivo potrà nominare anche tra non soci Comitati Scientifici per i singoli settori.
ART. 19
L’assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Al Collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione.
ART. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 11 del presente Statuto.
L’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.